Gazzetta Tributaria Edizione 15/2018 (commenti n. 36-37)

Gazzetta Tributaria Edizione 15/2018 (commenti n. 36-37)

36- COMMENTO NOVITÀ II

Chi ha tempo non aspetti ….( gli atti pendenti)

 Il decreto legge 119/2018 che regolamenta una serie di interventi in materia tributaria ( il cosiddetto decreto condoni) contiene norme dal rilievo temporale più vario: dalla necessità di un’azione “istantanea“ a dilazione di conclusioni che si dilatano nel tempo fino quasi a un decennio.

Proviamo ora ad occuparci di quelli più brevi, che potrebbero spirare entro pochi giorni ( il condizionale è d’obbligo in quanto si tratta di un decreto legge soggetto a modifiche in sede di conversione).

Accertamenti con adesione non definitivi

Il primo termine che si presenta all ’attenzione è quello legato alla definizione degli “accertamenti con adesione”, e tale termine scade il 13  Novembre 2018.

Riepiloghiamo questa fattispecie: il contribuente ha ricevuto un invito al contraddittorio per valutare una proposta di definizione con adesione per una o più annualità ai fini delle imposte dirette e IVA.

Se a fronte di questa proposta, prima del 24/10 è stato sottoscritto il verbale di definizione ma non è ancora avvenuto il pagamento(!) l’annualità può essere definita con il versamento, entro il 13 Novembre 2018 della prima rata della sola imposta definita, (senza interessi e sanzioni).

Certamente saranno pochissimi i casi di applicazione di questa agevolazione, che ha presentato un doppio beneficio: riduzione dell’imponibile a seguito di definizione in accordo e abbuono di interessi e sanzioni; dopo il 13 Novembre la possibilità di questa definizione agevolata non sarà più possibile.

Avvisi di accertamento ( rettifica) pendenti

Questi atti di accertamento pendenti alla data del 24 Ottobre 2018 potranno essere definiti con il pagamento della prima rata ( su venti ) del solo tributo ( ed eventuali addizionali) senza sanzioni e interessi.

Il concetto di atti pendenti non è di immediata percezione: devono essere atti notificati prima del 24 Ottobre ma per i quali a questa data pendano i termini per l’impugnativa ma non siano stati impugnati.

Tenuto conto della sospensione feriale dei termini potranno essere definiti, se non impugnati, gli avvisi di accertamento e simili notificati dopo il 24 Luglio 2018.

Il termine per il pagamento della rata è variabile; per gli atti notificati prima del 24 Settembre 2018 la scadenza del pagamento è il 23 Novembre 2018; per gli atti notificati dopo tale data la scadenza è il 60° giorno dalla notifica.

Per chiarire:  la definizione di un accertamento notificato il 1 Settembre 2018 richiede un versamento entro il 23/11/2018; un atto notificato il 10 Ottobre 2018 sarà definibile con un versamento entro il 9(rectius) 10 Dicembre 2018.

Inviti al contraddittorio

Infine un terzo caso di atto pendente è rappresentato dagli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 Ottobre 2018 e non definiti.

Anche tali anni potranno essere definiti con il versamento, entro il 23 Novembre 2018 dell’imposta dovuta ( eventualmente della prima rata ) senza sanzioni e interessi.

Sarà necessaria una specifica assistenza professionale perché, come si nota, siamo in presenza di una situazione contingente di possibilità di abbuono  di sanzioni e interessi in relazione a rettifiche di annualità aperte, con la necessità di decisioni e versamenti pressochè immediati; ben prima della data di conversione in legge del decreto 119, che deve avvenire entro il 22 Dicembre 2018.

E se alla fine le norme saranno differenti?

Alle prossime puntate!!

 

 

 

Gazzetta 36, 2018

 

37- GAZZETTA TRIBUTARIA COMMENTO DECRETO CONDONI (III)

L’elogio del pentito

La religione cattolica si differenzia da molte altre fedi cristiane perché prevede espressamente come sacramento la confessione intesa come comunicazione espressa di una situazione di violazione delle leggi morali da parte del “peccatore” direttamente al “ministro del culto

Probabilmente è questo il motivo che ha suggerito al legislatore dei condoni 2018 di formulare una norma come l’art. 9 del decreto che regolamenta la dichiarazione integrativa speciale.

Questa dichiarazione integrativa dovrebbe consentire al contribuente peccatore di correggere errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate entro ottobre 2017 e quindi riguardanti gli anni a ritroso dal 2016, riguardanti imposte sui redditi, IVA, Irap, contributi e ritenute.

La dichiarazione integrativa, una vera e propria confessione, consente di aumentare, ma non oltre il 30% del dichiarato e con il limite di € 100.000 di imponibile per ogni anno, le dichiarazioni già presentate per gli anni dal 2013 al 2016 compresi, versando un’imposta sostitutiva del 20% senza interessi e sanzioni, imposta che può essere corrisposta in dieci rate semestrali.

La dichiarazione integrativa potrà essere presentata solo dai contribuenti che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni ordinarie, dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2019; il versamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro il luglio 2019 o la ripartizione in rate deve iniziare a fine settembre 2019; dato che a luglio vi sono tante altre scadenze fiscali non è difficile ipotizzare che vi saranno per la maggior parte versamenti rateali.

A differenza, però, della confessione religiosa la dichiarazione integrativa speciale non fa acquisire alcuna indulgenza, per cui rimane la possibilità dell’Agenzia, per gli anni aperti, di procedere a verifiche ed accertamenti.

La dichiarazione integrativa può essere presentata solo se in relazione all’anno interessato non sono stati notificati atti di accertamento e rettifica e non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche, e non può riguardare redditi derivanti da occultamento di somme, riciclaggio e simili. La dichiarazione integrativa del socio di società di persone non può riguardare eventuale redditi accertati alla società e non ancora ai soci.

In sostanza sembra che, tranne per quanto riguarda specifiche situazioni marginali, questa dichiarazione avente natura autoaccusatoria porti più complicazioni ed oneri che benefici! e dovrà essere attentamente valutata dal contribuente la convenienza di questa insolita confessione.

Per altro Martin Lutero cinquecento anni fa provocò lo scisma protestante proprio con il pretesto della vendita delle indulgenze effettuata da Roma, e le conseguenze non sono ancora cessate: magari anche al Fisco italiano farà bene una scossa di protesta!

Altrimenti è abbastanza difficile comprendere perché viene ideato questo corridoio, stretto, preferenziale per i pentiti.

 

 

 

Gazzetta 37, 2018

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