17 Apr Gazzetta Tributaria Edizione 7/2018 (contributi n. 17-18)
17- Ritorna “IL PRIMATO DEGLI ITALIANI”
Quasi 200 anni fa Vincenzo Gioberti pubblicava un’opera filosofica e religiosa per rivendicare in Europa il “ Primato morale e civile degli Italiani”, per affermare in una Europa turbolenta una supremazia nazionale almeno in campo spirituale, stante la nostra scarsa considerazione in termini politici.
Lasciamo ad altri le valutazioni filosofiche, ma certamente anche dopo due secoli un primato permane almeno a livello fiscale, dato che crediamo si possa affermare senza tema di smentita che siamo la nazione con il sistema fiscale alla ricerca della maggior complicazione possibile, pur con continui appelli alla semplificazione.
Non bastasse la legge di stabilità annuale che compie una rivoluzione a volte criptica del sistema tributario dell’anno prima, creando uno sconcerto pericoloso, certi istituti sembrano fatti apposta per gettare nell’incertezza e nello sgomento il cittadino scrupoloso.
L’attenzione si sofferma ora sulle agevolazioni per le ristrutturazioni e miglioramento di immobili, con l’approfondimento delle particolarità applicative.
In tutta serenità e buona fede si può affermare che il nostro primato si manifesta nell’offrire al contribuente e all’interprete la varietà di sette diverse percentuali di “bonus” in relazione alla qualità della spesa sostenuta, con limiti quantitativi massimi ma non minimi! (mentre per le spese sanitarie la detrazione avviene dopo un certo ammontare per le spese edilizie questa opera sino al raggiungimento di un massimale, con il risultato che possono essere dichiarati anche pochi euro!)
Tali percentuali di “bonus” variano dal 36% all’85%, passando per il 50%,il 65%, il 70%, 75%, 80% per giungere al top dell’85% della spesa sostenuta, con una variabilità sorprendente e con un range di applicazione che a volte appare contraddittorio.
Risparmiamo i nostri 26 lettori dell’approfondimento dettagliato delle varie tipologie che per altro possono essere in parte ricavate dalla pubblicazione gratuita della Guida dell’Agenzia – la materia è talmente complicata da richiedere la suddivisione in due diverse guide! – ma non possiamo esimerci da qualche commento.
La prima percentuale, che dovrebbe essere quella ordinaria ma che le varie leggi di stabilità hanno sempre superato con interventi “temporalmente limitati” si riferisce alla ristrutturazione ordinaria, mentre le altre tengono conto dell’ammodernamento di impianti, recupero energetico, adozione di procedimenti antisismici, e varia anche se la spesa viene sostenuta dal singolo cittadino o dal condominio, da ripartire pro-quota.
Ove si valuti che nella totalità dei casi la quota di risparmio fiscale deve essere spalmata in un periodo lungo ( 10 anni) e che a volte le ripartizioni condominiali certificano investimenti di qualche centinaio di euro v’è da chiedersi perché debbono essere dedicate attenzioni, approfondimenti, specifiche righe della dichiarazione dei redditi e rischi di errori e mancanze ( è di memoria comune la sanzione per la mancanza di un pezzo di carta ENEA per le prime operazioni di risparmio energetico)per un risultato a volte risibile.
L’auspicio di una flat tax che i nostri politici avanzano da ogni lato dello schieramento politico è affascinante, ma ancora di più lo sarebbe una politica di semplificazione, che potrebbe iniziare con la determinazione di un paio di aliquote in tutto per le agevolazioni edilizie, e con una durata dimezzata.
Ma forse la complicazione formale nasconde le incapacità strutturali della mancanza di una visione prospettica positiva e stimolante.
Gazzetta 17, 2018
18- Vietato nascondersi!!
Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (6/3/18 n. 5203) ribadisce quello che in un rapporto civile sarebbe ovvio ma invece in quel gioco perverso del gatto con il topo che tenta l’Agenzia delle Entrate viene nascosto: tra contribuente e Pubblica Amministrazione deve esserci collaborazione e non sotterfugio
La fattispecie è semplice: un contribuente presenta una istanza di rimborso di una imposta (indiretta) ad una Agenzia Territorialmente incompetente. Trascorsi i termini previsti viene presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto e la difesa erariale, che arriva fino in Cassazione, afferma che avendo presentato l’istanza originaria ad un Ufficio non competente, è decorso il termine per il rimborso.
L’ordinanza citata mette giustizia affermando, in modo quasi violento la prevalenza dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. dello Statuto del Contribuente.
Una serie di principi vengono affermati in chiaro: la suddivisione in uffici diversi del complesso dell’Agenzia delle Entrate è un fatto interno, e chi riceve un atto è tenuto a trasmetterlo all’ Ufficio competente per l’obbligo di collaborazione tra le varie articolazione degli Uffici,; la presentazione di un istanza di rimborso all’Agenzia vale anche quale intenzione del rischio di decadenza pur se presentata ad ufficio diverso da quello proprio: sollevare il problema del corretto indirizzo del destinatario è un problema “palesemente infondato” e l’Agenzia viene anche condannata a rifondere le spese di lite.
Questo vuol dire che la formulazione dell’art. 10 dello Statuto “I rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria sono importati al principio della collaborazione e buona fede “e l’obbligo della giusta durata del processo art. 111 Costituzione non sono solo affermazioni teoriche ma hanno una rilevanza pratica.
E le procedure di rimborso, seguite molto spesso dallo Statuto e con risultati soddisfacenti, possono trarre nuova energia da questa pronunci di Marzo, che per altro sottolinea come alcune frange dell’Agenzia cerchino la riscossione (o il diniego di rimborso ) ad ogni costo, anche altre circostanze oggettive.
Gazzetta n. 18, 2018
No Comments