08 Mag Gazzetta Tributaria edizione 11/2020 contributi (n. 24-23)
24- BILANCI – ACCONTI – PAGAMENTI DIFFERITI
Una snella sintesi di norme straordinarie vigenti o annunciate.
Questa non vuole essere una trattazione sistematico e, quando ci riusciamo, dottrinale di un singolo problema ma un tentativo di riepilogare e stigmatizzare l’attuale stato dell’arte in merito a scadenze, adempimenti e formalità di primavera.
BILANCI
E’ generalizzata la facoltà di indire l’assemblea di bilancio per le società di capitali nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio che per la maggior parte delle società è il 31 dicembre; pertanto le assemblee di bilancio potranno legittimamente essere tenute nel mese di giugno 2020, e la dichiarazione dei redditi relativa sarà redatta e presentata nel mese di luglio.
Con la presentazione di questa dichiarazione non dovrebbe essere applicabile la dilazione dei termini di versamento delle imposte dovute, salvo novità nel c.d. decreto aprile (che vedrà la luce ben che vada a maggio!).
Una norma di salvaguardia per gli amministratori rinvia l’applicazione delle norme sulle perdite e l’obbligo di accertamento e rilevazione nel 2020, per evitare una corsa a coprire le risultanze, si spera provvisorie, del preannunciato disastro nei conti economici delle società commerciali.
La norma però dimentica che gli effetti dell’emergenza virus possono già essere ben noti e rilevati nel 2019, anno il cui bilancio deve essere redatto secondo i principi ordinari; basta por mente al mondo delle confezioni e della moda, che al 31 dicembre 2019 avevano i magazzini pieni di capi per la stagione “estate 2020” ed avevano già acquistato componenti per la stagione “inverno 2020”.
Questi operatori non potranno svalutare tali beni anche se è ben noto che nel 2020 realizzeranno solo una parte di quanto previsto vendendo quelle rimanenze! Quindi avranno un utile fittizio nel 2019, con però un onere fiscale, e una perdita 2020 dopo che sono state già pagate, l’anno prima, imposte.
ACCONTI
Tra giugno e novembre di ogni anno per la quantificazione degli acconti di imposta il contribuente, e il suo commercialista, si trasforma in un mago che deve prevedere quale sarà il suo debito fiscale per l’anno in corso; altrimenti è più rassicurante versare quanto si è già pagato l’anno precedente.
Con alcuni provvedimenti ripetuti l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, quasi fosse un’agevolazione, che gli acconti 2020 possono essere valutati in forma previsionale e non già storica, per evitare che i contribuenti ossequiosi si trovino a versare cifre elevate a fronte di redditi inesistenti; ma come ricordato il metodo previsionale è già insito nel sistema e non rappresenta certamente una agevolazione: ricordiamo piuttosto che il contribuente impreciso potrà sempre chiamare a propria esimente la “forza maggiore” come ricordato nella nostra Gazzetta Tributaria n. 22/2020
ADEMPIMENTI E PAGMENTI DIFFERITI
Sicuramente nel mondo tributario vi è una certa consuetudine a qualche modifica dell’ultima ora, ma mai come in questo periodo l’incertezza regna sovrana; il vostro cronista non è in grado di affermare, ora, quali e quando vi saranno da eseguire adempimenti e pagamenti di tributi sospesi e se certe ritenute fiscali debbono essere eseguite e riversate.
Ai vari livelli decisionali sembra vi sia una rincorsa a lanciare promesse e proclami riguardanti rinvii, slittamenti e rateizzazioni dei versamento periodici o una tantum dovuti.
La raccolta degli articoli che annunciano nuovi e consistenti rinvii cresce sempre di più; per altro è buon esempio la successione dei rinvii delle udienze e delle scadenze del contenzioso tributario; dapprima dal 16 al 20 marzo, poi al 15 aprile, poi all’11 maggio e forse non è finita!
Anche in questo caso raccomandiamo di tenere ben a mente che la “ forza maggiore” costituisce una valida esimente, così come l’oggettiva incertezza sulla portata e sull’ambito della norma.
Se questo riepilogo attenua il disagio dell’incertezza ha raggiunto il suo scopo!
Gazzetta 24, 2020
23- BONUS PUBBLICITA’ – NEL 2020 E’ PIU’ RICCO
Tra le pieghe del Decreto Cura Italia si scopre un incremento dei benefici per sostenere la spesa pubblicitaria.
Come è noto oramai a tutti l’emergenza sanitaria COVID 19 ha portato una patologica produzione di testi normativi e interpretativi che rischiano di travolgere i cittadini, ed i loro interpreti, con violenza almeno pari a quella del virus.
Capita quindi a volte che certe innovazioni vengano percepite con ritardo, perché nascoste dall’ermeticità dei testi e dalla mole di documenti.
Questo è il caso dell’allargamento, importante, per il 2020 del c.d. BONUS PUBBLICITA’ di cui avevamo già trattato nel 2018.
Ricordiamo brevemente la normativa: imprese di qualunque dimensione, lavoratori autonomi e enti non commerciali possono godere di un bonus in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati in un certo anno (la legge base è del 2017). Secondo il testo originario della legge il bonus doveva avere come presupposto indispensabile un incremento della spesa pubblicitaria rispetto all’anno precedente.
Per il 2020, in relazione alla difficile situazione anche dell’editoria italiana, il decreto Cura Italia ha stabilito (e la norma è definitiva in quanto il decreto è già stato convertito in legge) che il bonus spetta a chiunque effettui investimenti pubblicitari anche senza dimensioni incrementali.
Quindi il solo fatto di acquistare una campagna pubblicitaria, a prescindere da quanto sia stato speso l’anno precedente, consente di godere di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con un normale F24, e tale credito è pari al 30% della spesa riconosciuta.
Possono godere del credito anche i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020, dato che è stato escluso ogni riferimento all’anno precedente, o che stanno riducendo la spesa pubblicitaria rispetto al passato.
La richiesta del contributo deve avvenire attraverso una prenotazione da inviare telematicamente tra il 1° e il 30 settembre 2020, anche questa una innovazione rispetto ai famigerati click day che vengono a volte inventati per scoraggiare la richiesta di benefici da parte dei cittadini.
Potremmo sfidare il comune lettore a ricercare quanto abbiamo delineato nel testo del decreto Cura Italia, sicuri di vincere dato che è ben celato in un criptico art.98 D.L.18/2020 che si intitola “Provvidenze per l’editoria” e non fa cenno, nell’intestazione, ai benefici per i contribuenti!
Ma anche se la norma è nell’ombra dobbiamo apprezzare l’apertura concessa dal legislatore e speriamo che serva anche per sostenere il mondo, sofferente, dei giornali e delle testate.
Gazzetta 23, 2020
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